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SR2 2025 86

KES Fürsorgerische Unterbringung

Graubünden · 2026-02-25 · Italiano GR
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Sachverhalt

avvenuti il 24 dicembre 2024, e per reiterata diffamazione (art. 173 n. 1 CP) nell’am- bito dei fatti accaduti tra il 24 dicembre 2024 e il 19 gennaio 2025. Successiva- mente, in data 5 febbraio 2025 B._____ ha sporto a sua volta querela penale contro A._____ presso la Polizia cantonale per reiterata ingiuria (art. 177 cpv. 1 CP). B. Dopo aver interrogato A._____, B._____, D._____ e E._____, la Polizia can- tonale ha trasmesso il proprio rapporto dell'8 aprile 2025 alla Procura pubblica. C. In data 23 settembre 2025 la Procura pubblica ha svolto due interrogatori di confronto tra le parti. Sempre il 23 settembre 2025, A._____ ha consegnato alla Procura pubblica un plico di documenti in lingua rumena. D. Con comunicazioni del 30 settembre 2025, la Procura pubblica ha informato le parti della conclusione dell’istruzione penale nei confronti degli imputati, indicando che, sulla base delle risultanze di fatto e di diritto, si prospettava l’emanazione di un decreto di abbandono ex artt. 319 segg. CPP. La Procura pubblica ha inoltre asse- gnato un termine di 10 giorni alle parti per presentare eventuali istanze probatorie. E. In data 9 e 13 ottobre 2025, A._____ ha trasmesso alla Procura pubblica la traduzione in lingua italiana dei documenti consegnati a mano il 23 settembre 2025, unitamente a ulteriori documenti scritti in lingua rumena, accompagnati da una tra- duzione in italiano. Il 9 ottobre 2025 A._____ ha inoltre trasmesso alla Procura pub- blica il formulario relativo all’accusa privata debitamente compilato, nel quale ha dichiarato di voler partecipare al procedimento in qualità di accusatore privato. F. Con e-mail del 17 ottobre 2025, A._____ ha trasmesso alla Procura pubblica documentazione fotografica e ha indicato il nominativo di tre testimoni. G. Con decreto di abbandono del 30 ottobre 2025, comunicato il 5 novembre 2025, la Procura pubblica, fra l’altro, ha abbandonato il procedimento penale nei confronti di B._____ per i reati di vie di fatto giusta l’art. 126 cpv. 1 CP, reiterata diffamazione ai sensi dell’art. 173 n. 1 cpv. 1 CP e minaccia ex art. 180 cpv. 1 CP,

3 / 11 nonché il procedimento penale nei confronti di A._____ per reiterata ingiuria giusta l’art. 177 cpv. 1 CP. H. Avverso tale decreto, in data 10 novembre 2025 (data del timbro postale) A._____ (in seguito: reclamante) ha presentato reclamo al Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni, chiedendone in sostanza l’annullamento in relazione ai reati ritenuti configurabili nei confronti di B._____. I. Sono stati acquisiti gli atti della Procura pubblica. Visti gli argomenti di cui si dirà in appresso, si rinuncia in concreto a invitare le parti e la Procura pubblica a presentare ulteriori loro osservazioni. La causa è matura per il giudizio.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 4 / 11 sid. 2.2 seg). Inoltre, in una sentenza del 22 maggio 2019, il Tribunale federale ha indicato che, di principio, i danneggiati che non si sono costituiti accusatori privati, non possono impugnare un decreto di non luogo a procedere o un decreto di abbandono, non essendo parti nella procedura. Tuttavia, tale limitazione non si applica qualora il danneggiato non abbia ancora avuto la possibilità di esprimersi in merito alla questione della costituzione quale accusatore privato (cfr. per tutto quanto precede sentenza del Tribunale federale 6B_33/2019 del 22 maggio 2019 consid. 3; cfr. anche sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK2 23 6 dell'8 marzo 2023 consid. 1.3). 1.3.2. Nella fattispecie, il reclamante, quale titolare del bene giuridico protetto dall’art. 126 CP – relativo ai reati contro l’integrità della persona – e dall’art. 180 CP

– relativo ai reati contro la libertà personale – è quindi il danneggiato ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP. Ciò vale pure per quanto riguarda il reato di diffamazione ex art. 173 n. 1 CP – relativo ai delitti contro l’onore – considerato come il recla- mante, in qualità di unico socio e gerente, con firma individuale, della società G._____ Sagl – che gestisce il ristorante C._____ (cfr. act. PP 6.2, pag. 46) – è titolare del bene giuridico tutelato dalla citata norma. Nell’evenienza, il reclamante, oltre che a sporgere querela penale, si è inoltre costituito accusatore privato me- diante il formulario relativo all’accusa privata, dichiarando espressamente di voler partecipare al procedimento in qualità di accusatore privato e di vantare una pretesa pari a CHF 100'000.00, a titolo di risarcimento danni, e di CHF 35'000.00, a titolo di torto morale (act. PP 1.23). Ciò posto, essendo il reclamante senz'altro toccato dal decreto di abbandono impugnato – con il quale è stato abbandonato il procedimento penale nei confronti di B._____ –, egli è legittimato a interporre reclamo. 1.4. Sotto l'aspetto delle esigenze di motivazione del presente reclamo occorre rilevare quanto segue. 1.4.1. Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante reclamo sono censurabili violazioni di diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere d'apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c). L'autorità di ricorso dispone di pieno potere cognitivo, po- tendo esaminare liberamente i fatti e il diritto (GUIDON, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196 – 457 StPO, 3a ed. 2023, art. 393 n. 15). Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che nella procedura di reclamo i nova sono ammessi (DTF 141 IV 396 consid. 4.4; sentenze del Tribunale federale 1B_768/2012 del 15 gennaio 2023 consid. 2.1, 1B_258/2017 del 2 marzo 2018 consid. 6; sentenza del Tribunale cantonale dei

E. 5 / 11 Grigioni SK2 16 6 del 21 giugno 2016 consid. 2; cfr. anche GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Zurigo 2011, n. 367 segg.). 1.4.2. Ai sensi dell'art. 396 cpv. 1 CPP, il reclamo deve essere motivato. La parte reclamante deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova invocati (art. 385 cpv. 1 lett. a-c CPP). L'indicazione precisa dei motivi a sostegno di una diversa decisione ai sensi dell'art. 385 cpv. 1 lett. b CPP dev'essere sostanziata sotto il profilo dei fatti e del diritto (sentenze del Tribunale federale 6B_1181/2018 del 28 novembre 2018, 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 3.2). Il reclamo deve confrontarsi puntual- mente con la motivazione della decisione impugnata (sentenza del Tribunale fede- rale 6B_48/2018 del 7 giugno 2018 consid. 2.3.3). 1.4.3. Di principio, se l'atto di ricorso non soddisfa tali requisiti, la giurisdizione di ricorso lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio. Se l'atto di ricorso non soddisfa i requisiti neppure dopo lo scadere del termine sup- pletorio, la giurisdizione di ricorso non entra nel merito (art. 385 cpv. 2 CPP). Anche nel caso di reclami interposti da persone laiche i motivi di reclamo devono essere esposti, entro il termine di reclamo di dieci giorni, in modo così concreto da rendere chiaro quali punti della decisione vengono contestati e in quale misura questa debba essere modificata (sentenza del Tribunale federale 6B_182/2020 del 6 gennaio 2021 consid. 2.5; sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK2 23 6 dell'8 marzo 2023 consid. 1.4; GUIDON, op. cit., art. 396 n. 9e). Il Tribunale federale ha, in particolare, statuito che il reclamo dev'essere dichiarato inammissibile lad- dove la motivazione del medesimo non si confronta con una o più delle motivazioni eventuali della decisione impugnata (DTF 133 IV 119 consid. 6.3, sentenze del Tri- bunale federale 6B_48/2010 del 15 marzo 2010 consid. 1, 6B_540/2012 del

E. 5.1 Nell’evenienza, si osserva anzitutto che agli atti figura l’estratto del casellario giudiziale di B._____ del 24 aprile 2025, da cui si evince che nei suoi confronti non vi sono condanne penali, ma vi figura solo la procedura penale aperta nei suoi con- fronti dalla Procura pubblica per i fatti oggetto della presente vertenza (act. PP 2.1). Pertanto, la tesi del reclamante, secondo cui B._____ avrebbe precedenti penali non trova alcun riscontro negli atti.

E. 5.2 Quanto alle affermazioni del reclamante in merito alle minacce che B._____ avrebbe proferito nei confronti della sua famiglia, tale fattispecie esula dall’oggetto della presente procedura penale, la quale riguarda unicamente i fatti incriminati rias-

E. 7 / 11 3.1. Nella presente fattispecie, si osserva anzitutto che, con comunicazione alle parti del 30 settembre 2025, dopo aver prospettato l’emanazione di un decreto di abbandono, la Procura pubblica ha impartito un termine di dieci giorni per la pre- sentazione di eventuali istanze probatorie (act. PP 1.22). Con e-mail del 17 ottobre 2025, il reclamante ha indicato alla Procura pubblica il nominativo di tre testimoni, tra cui quello di F._____, specificando quanto segue: “[…] a fatto anche denuncia contro di ._____ B._____ E stato fregato con 25000 franchi” (cfr. act. PP 6.2). Dato che la comunicazione alle parti del 30 settembre 2025 è stata trasmessa al recla- mante mediante invio raccomandato la medesima data e che il relativo avviso di ritiro è stato depositato nella bucalettere del destinatario il 1° ottobre 2025, la notifica poteva considerarsi avvenuta alla scadenza del settimo giorno di giacenza, ovvero l’8 ottobre 2025, considerato come egli doveva attendersi l’invio (art. 85 cpv. 4 lett. a CPP; act. PP 1.22 seg.). Di conseguenza, la richiesta di assunzione d’interrogatori di testimoni presentata dal reclamante con scritto e-mail del 17 ottobre 2025 va ri- tenuta tempestiva (cfr. act. PP 6.2). Tuttavia, nel suo scritto e-mail del 17 ottobre 2025, il reclamante si è limitato a indicare che F._____ sarebbe stato “fregato” da B._____, perdendo così CHF 25'000.00, e che a seguito di tali avvenimenti avrebbe sporto denuncia contro di lui. Trattasi dunque di un episodio che esula dai fatti ac- caduti tra il 24 dicembre 2024 e il 19 gennaio 2025 fra il reclamante e B._____, oggetto della procedura penale in esame, sicché la censura sollevata dal recla- mante in merito al teste F._____ è priva di rilevanza e nulla può essere rimproverato alla Procura pubblica sotto tale punto di vista. 3.2. Occorre rilevare che il reclamante, in questa sede, non ha invece sollevato alcuna critica in relazione agli altri due testimoni figuranti nel suo scritto e-mail del 17 ottobre 2025, sicché – in assenza di una censura debitamente proposta e moti- vata – non è necessario entrare ulteriormente nel merito di tale questione, in quanto irricevibile per forma (cfr. supra consid. 1.4). Si aggiunga tuttavia a titolo di comple- tezza di motivazione che, anche per quanto riguarda I._____, il reclamante si è li- mitato a indicare che tale testimone avrebbe sporto denuncia penale contro B._____ senza tuttavia spiegare in che modo tale persona avrebbe assistito ai fatti incrimi- nati. Ora, l’asserita denuncia penale sporta da I._____ per fatti di cui non è dato conoscere la natura, ma che non sembrano in alcun modo concernere la fattispecie accaduta tra il 24 dicembre 2024 e il 19 gennaio 2025, non rientra nell’oggetto della procedura penale in esame. Infine, in merito all’ultima testimone, J._____, figurante nello scritto e-mail del 17 ottobre 2025, il reclamante ha indicato quanto segue: “[…] cliente in Ristorante a mangiare presenta in Ristorante in sera di 24.12.2024 alle ore 21:30. Ce a scritto anche sul gruppo che e stata presente in Quella sera” (cfr. act. PP 6.2). Come rettamente ritenuto dalla Procura pubblica, il solo fatto di essere

E. 8 / 11 stata presente nel ristorante il 24 dicembre 2024 non significa che essa abbia assi- stito ai fatti incriminati. Dagli atti non si evince infatti nulla a sostegno del fatto che essa possa aver seguito l’asserita diatriba tra il reclamante e B._____. In questo punto, per quanto ricevibile, il reclamo va dunque respinto. 4. Il reclamante fa inoltre valere che E._____ avrebbe testimoniato il falso e che essa lavorerebbe in nero per B._____ (act. A.1). In data 10 febbraio 2025 E._____ è stata interrogata dalla Polizia cantonale in qualità di persona informata sui fatti (act. PP 4.10). In tale occasione, la Polizia cantonale ha informato E._____ in merito ai suoi obblighi, in particolare alle conseguenze penali dei crimini e dei delitti contro l’amministrazione della giustizia (“Qualora con la sua deposizione favorisca qual- cuno, muova consapevolmente false accuse contro qualcuno o denunci un reato che sa non essere stato commesso potrà essere sanzionato/a (art. 303-305 CP)”, act. PP 4.10). Ciò posto, la tesi del reclamante secondo cui E._____ avrebbe rila- sciato dichiarazioni false non trova alcun riscontro negli atti. Inoltre, per quanto ri- guarda il valore probatorio delle dichiarazioni di E._____, esso è stato attenuato dalla Procura pubblica che ha rettamente tenuto conto della vicinanza tra E._____ e B._____ (“Inoltre, la testimonianza di ._____ E._____, inerente ai presunti reati di A._____ nei confronti di B._____, è da considerare parziale, vista la sua evidente vicinanza a B._____”, act. PP 1.25). Pertanto, anche sotto tale aspetto, il decreto di abbandono della Procura pubblica non presta il fianco a critiche. 5. Il reclamante censura, inoltre, il fatto che B._____ e sua moglie avrebbero precedenti penali e sostiene che B._____ starebbe ancora minacciando la famiglia del reclamante. Nello specifico, il figlio del reclamante sarebbe stato minacciato a scuola da B._____, come emergerebbe da messaggi WhatsApp. Ciò avrebbe cau- sato “disturbi mentali” alla moglie del reclamante e timore di recarsi a scuola al figlio (cfr. per tutto quanto precede act. A.1).

E. 9 / 11 sunti nel decreto di abbandono impugnato (act. PP 1.25). Ne discende che la cen- sura sollevata dal reclamante in merito alle citate minacce è irricevibile. 6. Infine, in relazione al reato di diffamazione, il reclamante ha rimproverato alla Procura pubblica quanto segue: “[…] non a fatto il Legamento e la logica la diffama- zione fatta apposta per rovinare il nostro ristorante con il suo lavoro al nero come gastronomo gia dal Febbraio 2025 e la sua apertura di un Ristorante con cucina Rumena dopo averlo diffamato il nostro Ristorante su tutti social media” (act. A.1). 6.1. Il reclamante non motiva e non sostanzia a sufficienza tali affermazioni, né si confronta con le motivazioni contenute nel decreto di abbandono impugnato (cfr. supra consid. 1.4), in particolare con riguardo all’argomento ivi esposto relativo alla prova liberatoria giusta l’art. 173 n. 2 CP (act. PP 1.25, n. 7). Il reclamante si limita a indicare in maniera del tutto generica che il resistente avrebbe voluto danneg- giarlo, senza tuttavia fornire alcuna prova o elemento a sostegno di tale tesi. In siffatte circostanze è giustificato non entrare nel merito di tale censura, in quanto irricevibile. 6.2. Ma anche volendo entrare nel merito della censura e ammettere, a titolo ab- bondanziale, che B._____ avesse pubblicato dei post dal contenuto “inappropriato” su social media, sulla scorta degli atti prodotti nell’ambito dell’istruttoria penale, non sarebbe possibile concludere che ciò sia avvenuto al mero fine di danneggiare la reputazione del reclamante risp. del ristorante C._____. L’accenno di parte recla- mante al fatto che B._____ avrebbe aperto un ristorante con cucina rumena già a febbraio 2025 non comprova in alcun modo che egli abbia agito col proposito deli- berato di rovinare la sua riputazione. Inoltre, rammentati i fatti oggetto del decreto d’abbandono, non si può rimproverare alla Procura pubblica di aver ritenuto non comprovato il fatto che B._____ non avesse buoni motivi per ritenere di divulgare cose non false. In definitiva, considerato oltretutto che non siamo in presenza di reati gravi, la Procura pubblica, a ragione, ha ritenuto che, nella misura in cui fosse stata promossa un’accusa, le probabilità di proscioglimento sarebbero state supe- riori a quelle di una condanna (al riguardo v. p. es. sentenza del Tribunale federale 6B_958/2020 del 22 marzo 2021 consid. 3.3.). In questo contesto, il reclamante non sostanzia minimamente in che modo l’assunzione di ulteriori mezzi probatori po- trebbe mutare l’esito del procedimento penale. Ne discende che, anche in questo punto, nella misura in cui si volesse ritenere il reclamo ricevibile, esso andrebbe in ogni caso respinto. 7. Tenuto conto di tutto quanto precede, il reclamo, nella misura in cui è ricevi- bile, dev’essere respinto.

E. 10 / 11 8. Manifestamente inammissibile risp. infondato, il reclamo può essere deciso a giudice unico (art. 38 cpv. 3 LOG [CSC 173.000]). 9. Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa (art. 428 cpv. 1 prima frase CPP). È ritenuta soccombente anche la parte sul cui ricorso non si è entrati nel merito (art. 428 cpv. 1 seconda frase CPP). Nella fattispecie il reclamante è risultato integralmente soc- combente e pertanto la tassa di giustizia, fissata in CHF 2’000.00 (art. 7 cpv. 1 OTGPP [CSC 350.210] in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 3 OTGPP; art. 38 cpv. 3 LOG), è posta integralmente a suo carico. L'importo è posto in compensazione con la cauzione di CHF 2’000.00 da lui versata (act. D.1). Non si riconoscono indennità non essendo stato ritenuto necessario concedere al resistente e alla Procura pubblica l'opportunità di formulare delle osservazioni in merito al reclamo.

E. 11 / 11 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Nella misura in cui ricevibile, il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 2’000.00, è posta a carico di A._____ ed è compensata con la cauzione di CHF 2'000.00 da lui versata il 4 dicembre 2025. 3. Non si riconoscono indennità. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazione a:]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Decreto del 26 febbraio 2026 comunicato il 4 marzo 2026 N. d'incarto SR2 25 86 Istanza Seconda Camera penale Composizione Righetti, presidente Bensbih, attuaria Parti A._____ reclamante contro B._____ resistente Oggetto minaccia, diffamazione ecc. Atto impugnato decreto di abbandono della Procura pubblica dei Grigioni del 30 ottobre 2025, comunicato il 5 novembre 2025 (n. d'incarto VV.2025.1466)

2 / 11 Ritenuto in fatto: A. A seguito dei fatti accaduti in data 24 dicembre 2024 presso il grotto C._____, sito nel Comune di O.1._____, sono state inoltrate delle querele penali alla Polizia cantonale dei Grigioni (in seguito: Polizia cantonale). In particolare, con querele pe- nali del 23 gennaio 2025 A._____ ha chiesto alla Procura pubblica dei Grigioni (in seguito: Procura pubblica) l’apertura di una procedura penale contro B._____ per vie di fatto (art 126 cpv. 1 CP) e minacce (art. 180 cpv. 1 CP) in relazione ai fatti avvenuti il 24 dicembre 2024, e per reiterata diffamazione (art. 173 n. 1 CP) nell’am- bito dei fatti accaduti tra il 24 dicembre 2024 e il 19 gennaio 2025. Successiva- mente, in data 5 febbraio 2025 B._____ ha sporto a sua volta querela penale contro A._____ presso la Polizia cantonale per reiterata ingiuria (art. 177 cpv. 1 CP). B. Dopo aver interrogato A._____, B._____, D._____ e E._____, la Polizia can- tonale ha trasmesso il proprio rapporto dell'8 aprile 2025 alla Procura pubblica. C. In data 23 settembre 2025 la Procura pubblica ha svolto due interrogatori di confronto tra le parti. Sempre il 23 settembre 2025, A._____ ha consegnato alla Procura pubblica un plico di documenti in lingua rumena. D. Con comunicazioni del 30 settembre 2025, la Procura pubblica ha informato le parti della conclusione dell’istruzione penale nei confronti degli imputati, indicando che, sulla base delle risultanze di fatto e di diritto, si prospettava l’emanazione di un decreto di abbandono ex artt. 319 segg. CPP. La Procura pubblica ha inoltre asse- gnato un termine di 10 giorni alle parti per presentare eventuali istanze probatorie. E. In data 9 e 13 ottobre 2025, A._____ ha trasmesso alla Procura pubblica la traduzione in lingua italiana dei documenti consegnati a mano il 23 settembre 2025, unitamente a ulteriori documenti scritti in lingua rumena, accompagnati da una tra- duzione in italiano. Il 9 ottobre 2025 A._____ ha inoltre trasmesso alla Procura pub- blica il formulario relativo all’accusa privata debitamente compilato, nel quale ha dichiarato di voler partecipare al procedimento in qualità di accusatore privato. F. Con e-mail del 17 ottobre 2025, A._____ ha trasmesso alla Procura pubblica documentazione fotografica e ha indicato il nominativo di tre testimoni. G. Con decreto di abbandono del 30 ottobre 2025, comunicato il 5 novembre 2025, la Procura pubblica, fra l’altro, ha abbandonato il procedimento penale nei confronti di B._____ per i reati di vie di fatto giusta l’art. 126 cpv. 1 CP, reiterata diffamazione ai sensi dell’art. 173 n. 1 cpv. 1 CP e minaccia ex art. 180 cpv. 1 CP,

3 / 11 nonché il procedimento penale nei confronti di A._____ per reiterata ingiuria giusta l’art. 177 cpv. 1 CP. H. Avverso tale decreto, in data 10 novembre 2025 (data del timbro postale) A._____ (in seguito: reclamante) ha presentato reclamo al Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni, chiedendone in sostanza l’annullamento in relazione ai reati ritenuti configurabili nei confronti di B._____. I. Sono stati acquisiti gli atti della Procura pubblica. Visti gli argomenti di cui si dirà in appresso, si rinuncia in concreto a invitare le parti e la Procura pubblica a presentare ulteriori loro osservazioni. La causa è matura per il giudizio. Considerando in diritto: 1.1. Giusta gli artt. 322 cpv. 2 e 393 cpv. 1 lett. a CPP, contro un decreto di ab- bandono della Procura pubblica può essere presentato reclamo. Nel Cantone dei Grigioni la giurisdizione di reclamo è la Seconda Camera penale del Tribunale d'ap- pello (art. 22 LACPP [CSC 350.100] in combinato disposto con l'art. 13 cpv. 1 OOGTA [CSC 173.010]). 1.2. Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato entro dieci giorni (artt. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP). Nell’evenienza, il reclamo contro il decreto di abbandono del 30 ottobre 2025 – notificato al reclamante il 7 novembre 2025 (act. E.2) – è stato inoltrato al Tribunale d’appello in data 10 novembre 2025 (data del timbro postale; act. A.1) ed è pertanto tempestivo. 1.3. Sotto il profilo della legittimazione del reclamante occorre rilevare quanto se- gue. 1.3.1. Ai sensi dell'art. 322 cpv. 2 CPP in unione all’art. 382 cpv. 1 CPP, sono legit- timate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridica- mente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa. A mente della legge, le parti nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso rispettivamente di reclamo sono l'imputato, l'accusatore privato e la Procura pubblica (art. 104 cpv. 1 CPP). È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al pro- cedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP). La querela è equiparata a tale dichiarazione (art. 118 cpv. 2 CPP). La dichiarazione va fatta a un'autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare (art. 118 cpv. 3 CPP). Giusta l'art. 115 cpv. 1 CPP, il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato. Deve essere considerato tale il titolare di un bene giuridico protetto dalla norma violata (DTF 138 IV 258 con-

4 / 11 sid. 2.2 seg). Inoltre, in una sentenza del 22 maggio 2019, il Tribunale federale ha indicato che, di principio, i danneggiati che non si sono costituiti accusatori privati, non possono impugnare un decreto di non luogo a procedere o un decreto di abbandono, non essendo parti nella procedura. Tuttavia, tale limitazione non si applica qualora il danneggiato non abbia ancora avuto la possibilità di esprimersi in merito alla questione della costituzione quale accusatore privato (cfr. per tutto quanto precede sentenza del Tribunale federale 6B_33/2019 del 22 maggio 2019 consid. 3; cfr. anche sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK2 23 6 dell'8 marzo 2023 consid. 1.3). 1.3.2. Nella fattispecie, il reclamante, quale titolare del bene giuridico protetto dall’art. 126 CP – relativo ai reati contro l’integrità della persona – e dall’art. 180 CP

– relativo ai reati contro la libertà personale – è quindi il danneggiato ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP. Ciò vale pure per quanto riguarda il reato di diffamazione ex art. 173 n. 1 CP – relativo ai delitti contro l’onore – considerato come il recla- mante, in qualità di unico socio e gerente, con firma individuale, della società G._____ Sagl – che gestisce il ristorante C._____ (cfr. act. PP 6.2, pag. 46) – è titolare del bene giuridico tutelato dalla citata norma. Nell’evenienza, il reclamante, oltre che a sporgere querela penale, si è inoltre costituito accusatore privato me- diante il formulario relativo all’accusa privata, dichiarando espressamente di voler partecipare al procedimento in qualità di accusatore privato e di vantare una pretesa pari a CHF 100'000.00, a titolo di risarcimento danni, e di CHF 35'000.00, a titolo di torto morale (act. PP 1.23). Ciò posto, essendo il reclamante senz'altro toccato dal decreto di abbandono impugnato – con il quale è stato abbandonato il procedimento penale nei confronti di B._____ –, egli è legittimato a interporre reclamo. 1.4. Sotto l'aspetto delle esigenze di motivazione del presente reclamo occorre rilevare quanto segue. 1.4.1. Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante reclamo sono censurabili violazioni di diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere d'apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c). L'autorità di ricorso dispone di pieno potere cognitivo, po- tendo esaminare liberamente i fatti e il diritto (GUIDON, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196 – 457 StPO, 3a ed. 2023, art. 393 n. 15). Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che nella procedura di reclamo i nova sono ammessi (DTF 141 IV 396 consid. 4.4; sentenze del Tribunale federale 1B_768/2012 del 15 gennaio 2023 consid. 2.1, 1B_258/2017 del 2 marzo 2018 consid. 6; sentenza del Tribunale cantonale dei

5 / 11 Grigioni SK2 16 6 del 21 giugno 2016 consid. 2; cfr. anche GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Zurigo 2011, n. 367 segg.). 1.4.2. Ai sensi dell'art. 396 cpv. 1 CPP, il reclamo deve essere motivato. La parte reclamante deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova invocati (art. 385 cpv. 1 lett. a-c CPP). L'indicazione precisa dei motivi a sostegno di una diversa decisione ai sensi dell'art. 385 cpv. 1 lett. b CPP dev'essere sostanziata sotto il profilo dei fatti e del diritto (sentenze del Tribunale federale 6B_1181/2018 del 28 novembre 2018, 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 3.2). Il reclamo deve confrontarsi puntual- mente con la motivazione della decisione impugnata (sentenza del Tribunale fede- rale 6B_48/2018 del 7 giugno 2018 consid. 2.3.3). 1.4.3. Di principio, se l'atto di ricorso non soddisfa tali requisiti, la giurisdizione di ricorso lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio. Se l'atto di ricorso non soddisfa i requisiti neppure dopo lo scadere del termine sup- pletorio, la giurisdizione di ricorso non entra nel merito (art. 385 cpv. 2 CPP). Anche nel caso di reclami interposti da persone laiche i motivi di reclamo devono essere esposti, entro il termine di reclamo di dieci giorni, in modo così concreto da rendere chiaro quali punti della decisione vengono contestati e in quale misura questa debba essere modificata (sentenza del Tribunale federale 6B_182/2020 del 6 gennaio 2021 consid. 2.5; sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK2 23 6 dell'8 marzo 2023 consid. 1.4; GUIDON, op. cit., art. 396 n. 9e). Il Tribunale federale ha, in particolare, statuito che il reclamo dev'essere dichiarato inammissibile lad- dove la motivazione del medesimo non si confronta con una o più delle motivazioni eventuali della decisione impugnata (DTF 133 IV 119 consid. 6.3, sentenze del Tri- bunale federale 6B_48/2010 del 15 marzo 2010 consid. 1, 6B_540/2012 del 7 marzo 2013 consid. 2.4). Il termine suppletorio di cui all'art. 385 cpv. 2 CPP è da impartire nei casi in cui vi sono vizi immediatamente riconoscibili, sanabili da parte del reclamante. L'assegnazione di un termine suppletorio mira essenzialmente a sanare inavvertenze e vizi di forma che possono sopravvenire all'atto del deposito del gravame, quali per esempio la mancanza della firma o della procura. Non è per contro destinata a correggere nel merito o a completare un allegato dal contenuto insufficiente (sentenze del Tribunale federale 6B_280/2017 del 9 giugno 2017 con- sid. 2.2.2, 1B_363/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 2.1, 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 3.2; BÄHLER, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3a ed. 2023, art. 385 n. 7). Un'interpreta- zione più estensiva dell'art. 385 cpv. 2 CPP violerebbe il principio per cui i termini legali sono improrogabili (art. 89 cpv. 1 CPP), poiché ai reclami insufficientemente

6 / 11 motivati verrebbe così concessa un'implicita proroga del termine di dieci giorni sta- tuito all'art. 396 cpv. 1 CPP (cfr. in tal senso sentenze del Tribunale federale 6B_182/2020 del 6 gennaio 2021 consid. 2.5, 6B_872/2013 del 17 ottobre 2013 consid. 3, 1B_183/2012 del 20 novembre 2012 consid. 2; sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK2 21 86 del 13 dicembre 2022 consid. 2). 1.4.4. In concreto, sebbene succinto, ritenuto oltretutto che si tratta di una persona laica del diritto, il reclamo non risulta manifestamente immotivato e non è necessario impartire alcun termine suppletorio. Se i requisiti di motivazione sono in concreto adempiuti è piuttosto da vagliare in relazione alle singole censure. Sotto riserva di una sufficiente motivazione si può pertanto entrare nel merito del reclamo. 2. Nel decreto di abbandono impugnato, secondo la Procura pubblica, non sa- rebbe possibile dimostrare che B._____ e A._____ abbiano commesso i reati per i quali si sono reciprocamente querelati, poiché – nonostante gli imputati abbiano sostenuto di aver ognuno molti testimoni a proprio favore – nessuno di loro avrebbe fornito alcuna prova, oltre alle proprie dichiarazioni orali. Nello specifico, per quanto riguarda i tre testimoni proposti da A._____, la Procura pubblica ha osservato che due di essi avrebbero, a loro volta, già denunciato B._____ e che A._____ non avrebbe però fatto valere che i due sarebbero stati presenti la sera dei fatti incrimi- nati. Quanto al terzo testimone, A._____ si sarebbe limitato a sostenere che tale persona avrebbe mangiato al ristorante C._____ la sera del 24 dicembre 2024. Ciò non sarebbe tuttavia sufficiente per ritenere tale persona testimone dei fatti, svoltisi, in gran parte, all’esterno del ristorante. Per quanto riguarda poi il sospetto di diffa- mazione sui social media, la Procura pubblica ha anzitutto osservato che i docu- menti prodotti da A._____ in lingua rumena non potrebbero essere considerati, es- sendo la lingua della procedura l’italiano. Quanto alle traduzioni dei testi fornite da A._____, si tratterebbe in parte di post il cui autore non sarebbe chiaro, e, dall’altra parte, non sarebbe in ogni caso possibile dimostrare che – qualora B._____ ne fosse l’autore – egli avesse saputo di divulgare cose false o non avesse avuto buoni motivi di ritenere di divulgare cose vere riguardo al ristorante di A._____, rispettiva- mente riguardo alla fine del rapporto di lavoro tra A._____ e H._____. La Procura pubblica ha dunque concluso che, in concreto, non sarebbero ravvisabili ulteriori mezzi d’indagine atti a dimostrare che le persone imputate abbiano commesso i reati loro imputati. Di conseguenza, la Procura pubblica ha abbandonato la proce- dura penale, ponendo a carico dello Stato i costi della procedura e rinunciando a corrispondere un’indennità (cfr. per tutto quanto precede act. PP 1.25). 3. Con il reclamo, l’insorgente contesta anzitutto il fatto che la Procura pubblica non abbia sentito il teste F._____, il quale saprebbe “tutta la verità” (act. A.1).

7 / 11 3.1. Nella presente fattispecie, si osserva anzitutto che, con comunicazione alle parti del 30 settembre 2025, dopo aver prospettato l’emanazione di un decreto di abbandono, la Procura pubblica ha impartito un termine di dieci giorni per la pre- sentazione di eventuali istanze probatorie (act. PP 1.22). Con e-mail del 17 ottobre 2025, il reclamante ha indicato alla Procura pubblica il nominativo di tre testimoni, tra cui quello di F._____, specificando quanto segue: “[…] a fatto anche denuncia contro di ._____ B._____ E stato fregato con 25000 franchi” (cfr. act. PP 6.2). Dato che la comunicazione alle parti del 30 settembre 2025 è stata trasmessa al recla- mante mediante invio raccomandato la medesima data e che il relativo avviso di ritiro è stato depositato nella bucalettere del destinatario il 1° ottobre 2025, la notifica poteva considerarsi avvenuta alla scadenza del settimo giorno di giacenza, ovvero l’8 ottobre 2025, considerato come egli doveva attendersi l’invio (art. 85 cpv. 4 lett. a CPP; act. PP 1.22 seg.). Di conseguenza, la richiesta di assunzione d’interrogatori di testimoni presentata dal reclamante con scritto e-mail del 17 ottobre 2025 va ri- tenuta tempestiva (cfr. act. PP 6.2). Tuttavia, nel suo scritto e-mail del 17 ottobre 2025, il reclamante si è limitato a indicare che F._____ sarebbe stato “fregato” da B._____, perdendo così CHF 25'000.00, e che a seguito di tali avvenimenti avrebbe sporto denuncia contro di lui. Trattasi dunque di un episodio che esula dai fatti ac- caduti tra il 24 dicembre 2024 e il 19 gennaio 2025 fra il reclamante e B._____, oggetto della procedura penale in esame, sicché la censura sollevata dal recla- mante in merito al teste F._____ è priva di rilevanza e nulla può essere rimproverato alla Procura pubblica sotto tale punto di vista. 3.2. Occorre rilevare che il reclamante, in questa sede, non ha invece sollevato alcuna critica in relazione agli altri due testimoni figuranti nel suo scritto e-mail del 17 ottobre 2025, sicché – in assenza di una censura debitamente proposta e moti- vata – non è necessario entrare ulteriormente nel merito di tale questione, in quanto irricevibile per forma (cfr. supra consid. 1.4). Si aggiunga tuttavia a titolo di comple- tezza di motivazione che, anche per quanto riguarda I._____, il reclamante si è li- mitato a indicare che tale testimone avrebbe sporto denuncia penale contro B._____ senza tuttavia spiegare in che modo tale persona avrebbe assistito ai fatti incrimi- nati. Ora, l’asserita denuncia penale sporta da I._____ per fatti di cui non è dato conoscere la natura, ma che non sembrano in alcun modo concernere la fattispecie accaduta tra il 24 dicembre 2024 e il 19 gennaio 2025, non rientra nell’oggetto della procedura penale in esame. Infine, in merito all’ultima testimone, J._____, figurante nello scritto e-mail del 17 ottobre 2025, il reclamante ha indicato quanto segue: “[…] cliente in Ristorante a mangiare presenta in Ristorante in sera di 24.12.2024 alle ore 21:30. Ce a scritto anche sul gruppo che e stata presente in Quella sera” (cfr. act. PP 6.2). Come rettamente ritenuto dalla Procura pubblica, il solo fatto di essere

8 / 11 stata presente nel ristorante il 24 dicembre 2024 non significa che essa abbia assi- stito ai fatti incriminati. Dagli atti non si evince infatti nulla a sostegno del fatto che essa possa aver seguito l’asserita diatriba tra il reclamante e B._____. In questo punto, per quanto ricevibile, il reclamo va dunque respinto. 4. Il reclamante fa inoltre valere che E._____ avrebbe testimoniato il falso e che essa lavorerebbe in nero per B._____ (act. A.1). In data 10 febbraio 2025 E._____ è stata interrogata dalla Polizia cantonale in qualità di persona informata sui fatti (act. PP 4.10). In tale occasione, la Polizia cantonale ha informato E._____ in merito ai suoi obblighi, in particolare alle conseguenze penali dei crimini e dei delitti contro l’amministrazione della giustizia (“Qualora con la sua deposizione favorisca qual- cuno, muova consapevolmente false accuse contro qualcuno o denunci un reato che sa non essere stato commesso potrà essere sanzionato/a (art. 303-305 CP)”, act. PP 4.10). Ciò posto, la tesi del reclamante secondo cui E._____ avrebbe rila- sciato dichiarazioni false non trova alcun riscontro negli atti. Inoltre, per quanto ri- guarda il valore probatorio delle dichiarazioni di E._____, esso è stato attenuato dalla Procura pubblica che ha rettamente tenuto conto della vicinanza tra E._____ e B._____ (“Inoltre, la testimonianza di ._____ E._____, inerente ai presunti reati di A._____ nei confronti di B._____, è da considerare parziale, vista la sua evidente vicinanza a B._____”, act. PP 1.25). Pertanto, anche sotto tale aspetto, il decreto di abbandono della Procura pubblica non presta il fianco a critiche. 5. Il reclamante censura, inoltre, il fatto che B._____ e sua moglie avrebbero precedenti penali e sostiene che B._____ starebbe ancora minacciando la famiglia del reclamante. Nello specifico, il figlio del reclamante sarebbe stato minacciato a scuola da B._____, come emergerebbe da messaggi WhatsApp. Ciò avrebbe cau- sato “disturbi mentali” alla moglie del reclamante e timore di recarsi a scuola al figlio (cfr. per tutto quanto precede act. A.1). 5.1. Nell’evenienza, si osserva anzitutto che agli atti figura l’estratto del casellario giudiziale di B._____ del 24 aprile 2025, da cui si evince che nei suoi confronti non vi sono condanne penali, ma vi figura solo la procedura penale aperta nei suoi con- fronti dalla Procura pubblica per i fatti oggetto della presente vertenza (act. PP 2.1). Pertanto, la tesi del reclamante, secondo cui B._____ avrebbe precedenti penali non trova alcun riscontro negli atti. 5.2. Quanto alle affermazioni del reclamante in merito alle minacce che B._____ avrebbe proferito nei confronti della sua famiglia, tale fattispecie esula dall’oggetto della presente procedura penale, la quale riguarda unicamente i fatti incriminati rias-

9 / 11 sunti nel decreto di abbandono impugnato (act. PP 1.25). Ne discende che la cen- sura sollevata dal reclamante in merito alle citate minacce è irricevibile. 6. Infine, in relazione al reato di diffamazione, il reclamante ha rimproverato alla Procura pubblica quanto segue: “[…] non a fatto il Legamento e la logica la diffama- zione fatta apposta per rovinare il nostro ristorante con il suo lavoro al nero come gastronomo gia dal Febbraio 2025 e la sua apertura di un Ristorante con cucina Rumena dopo averlo diffamato il nostro Ristorante su tutti social media” (act. A.1). 6.1. Il reclamante non motiva e non sostanzia a sufficienza tali affermazioni, né si confronta con le motivazioni contenute nel decreto di abbandono impugnato (cfr. supra consid. 1.4), in particolare con riguardo all’argomento ivi esposto relativo alla prova liberatoria giusta l’art. 173 n. 2 CP (act. PP 1.25, n. 7). Il reclamante si limita a indicare in maniera del tutto generica che il resistente avrebbe voluto danneg- giarlo, senza tuttavia fornire alcuna prova o elemento a sostegno di tale tesi. In siffatte circostanze è giustificato non entrare nel merito di tale censura, in quanto irricevibile. 6.2. Ma anche volendo entrare nel merito della censura e ammettere, a titolo ab- bondanziale, che B._____ avesse pubblicato dei post dal contenuto “inappropriato” su social media, sulla scorta degli atti prodotti nell’ambito dell’istruttoria penale, non sarebbe possibile concludere che ciò sia avvenuto al mero fine di danneggiare la reputazione del reclamante risp. del ristorante C._____. L’accenno di parte recla- mante al fatto che B._____ avrebbe aperto un ristorante con cucina rumena già a febbraio 2025 non comprova in alcun modo che egli abbia agito col proposito deli- berato di rovinare la sua riputazione. Inoltre, rammentati i fatti oggetto del decreto d’abbandono, non si può rimproverare alla Procura pubblica di aver ritenuto non comprovato il fatto che B._____ non avesse buoni motivi per ritenere di divulgare cose non false. In definitiva, considerato oltretutto che non siamo in presenza di reati gravi, la Procura pubblica, a ragione, ha ritenuto che, nella misura in cui fosse stata promossa un’accusa, le probabilità di proscioglimento sarebbero state supe- riori a quelle di una condanna (al riguardo v. p. es. sentenza del Tribunale federale 6B_958/2020 del 22 marzo 2021 consid. 3.3.). In questo contesto, il reclamante non sostanzia minimamente in che modo l’assunzione di ulteriori mezzi probatori po- trebbe mutare l’esito del procedimento penale. Ne discende che, anche in questo punto, nella misura in cui si volesse ritenere il reclamo ricevibile, esso andrebbe in ogni caso respinto. 7. Tenuto conto di tutto quanto precede, il reclamo, nella misura in cui è ricevi- bile, dev’essere respinto.

10 / 11 8. Manifestamente inammissibile risp. infondato, il reclamo può essere deciso a giudice unico (art. 38 cpv. 3 LOG [CSC 173.000]). 9. Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa (art. 428 cpv. 1 prima frase CPP). È ritenuta soccombente anche la parte sul cui ricorso non si è entrati nel merito (art. 428 cpv. 1 seconda frase CPP). Nella fattispecie il reclamante è risultato integralmente soc- combente e pertanto la tassa di giustizia, fissata in CHF 2’000.00 (art. 7 cpv. 1 OTGPP [CSC 350.210] in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 3 OTGPP; art. 38 cpv. 3 LOG), è posta integralmente a suo carico. L'importo è posto in compensazione con la cauzione di CHF 2’000.00 da lui versata (act. D.1). Non si riconoscono indennità non essendo stato ritenuto necessario concedere al resistente e alla Procura pubblica l'opportunità di formulare delle osservazioni in merito al reclamo.

11 / 11 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Nella misura in cui ricevibile, il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 2’000.00, è posta a carico di A._____ ed è compensata con la cauzione di CHF 2'000.00 da lui versata il 4 dicembre 2025. 3. Non si riconoscono indennità. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazione a:]